L'Asseverazione di Congruità delle Spese

Dal 16/04/2022 , a seguito dell'entrata in vigore del Decreto MITE del 14/02/2022 , "c.d. DM Costi Massimi", l’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

i)   delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121;
ii)  del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119.


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Decreto Prezzi Superbonus 110 e altri Bonus Edilizia: obbligatoria la doppia verifica!

Viene di seguito riportato quanto indicato sul sito

Agenzia delle Entrate / Adempimenti

Agenzia Entrate Adempimenti

ACPM.xlsm Il software creato dalla SIM srl sulla base di quanto indicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, di quanto riportato nel Decreto MITE e nelle FAQ di Enea e MITE, consente:

  • a. di redigere il computo metrico specificando per ogni voce se trattasi di
  •     -  Fornitura e Posa;
  •     -  Opere complementari (ad es. demolizioni o scavi);
  •     -  Opere relative all'installazione (sicurezza);
  •     oltre a specificare la quota % di incidenza della Manodopera.
  • b. di eseguire la Verifica di congruità della Spesa relativa alla Fornitura e Posa;
  • c. di eseguire la Verifica di congruità della Spesa complessiva;
  • d. di determinare la Spesa Massima Ammissibile.

inoltre, consente la compilazione e stampa dei modelli di:

  • 1. Attestazione di Congruità delle Spese (per la Fornitura e Posa) necessaria all'utente 
  •     ed al Fornitore che applica direttamente lo sconto in fattura.
  • 2. Asseverazione di Congruità delle Spese (per la lavorazione completa) necessaria al  
  •     tecnico che deve compilare la pratica ENEA, precisando l'importo della Spesa Massima
  •     Ammmessa. 

ACPM.xlsm

File Excel Asseverazione Congruità Prezzi 

La legge di bilancio 2022, che ha modificato la disciplina dettata dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020, prevede alcune novità su “visto di conformità” e “asseverazione della congruità delle spese”.

SUPERBONUS E VISTO DI CONFORMITÀ

Per esercitare l’opzione per la cessione o per lo sconto (prevista dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020), nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus.

Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti per i soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

. . . .  Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

SUPERBONUS E ASSEVERAZIONE

Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, è necessario inoltre richiedere:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 sono state stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.
  • per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi (in base alle disposizioni del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017, modificato dal decreto n. 329/2020). I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Per stabilire la congruità delle spese occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministero della transizione ecologica. Con il decreto del Ministro della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 sono stati stabiliti i “costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.

I criteri individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (anche rientranti nel Superbonus), previsti dal citato Dm del 6 agosto del 2020, sono applicabili anche agli interventi:

  • di riduzione del rischio sismico indicati all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge n. 63/2013
  • finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (cosiddetto bonus facciate)
  • di recupero del patrimonio edilizio di cui (articolo 16-bis, comma 1, del Tuir).

BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS

Dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione e l’attestazione della congruità delle spese, da parte di tecnici abilitati, anche per la cessione del credito o lo sconto in fattura con riferimento alle spese per i seguenti interventi (elencati nel comma 2 dell’articolo 121):

  • recupero del patrimonio edilizio (dal 1° gennaio 2022 anche per gli interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali)
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
  • installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (per tali interventi è prevista, solo per l’anno 2022, una detrazione del 75%).

Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione agli interventi eseguiti. Le spese per il rilascio di queste attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Pertanto, in caso di realizzazione di differenti interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, eccetera) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato a ogni singolo intervento in relazione alla prestazione svolta.

Per i bonus diversi dal Superbonus, le disposizioni contenute nel decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio 2022 si applicano:

  • agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022
  • agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022.

L’obbligo di richiedere questi documenti non sussiste nei seguenti casi:

  • per gli interventi di importo complessivo non superiore a 000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio
  • per le opere classificate come “attività di edilizia libera” (a prescindere dal relativo importo), ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n. 380/2001, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, della normativa regionale.

Per gli interventi che danno diritto a usufruire del “bonus facciate” (previsti dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019), l’obbligo di acquisire questi documenti, invece, è sempre previsto. Per essi, infatti, non è rilevante che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

L’attestazione può essere predisposta in forma libera, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, a condizione che preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del Dpr n. 445/2000.


 

Tabelle riepilogative su visto di conformità e asseverazione/attestazione di congruità delle spese

SUPERBONUS (ART. 119 DECRETO LEGGE N. 34/2020)

 

Visto di conformità

Asseverazione congruità delle spese

IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

SI

SI

UTILIZZO DIRETTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

SI (dal 12/11/2021)

NO, se si presenta la dichiarazione precompilata o tramite sostituto

SI

BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS (ART. 121 DECRETO LEGGE N. 34/2020)

 

Visto di conformità

Attestazione congruità delle spese

IN CASO DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA

SI (dal 12/11/2021)

tranne che per le opere classificate come “attività di edilizia libera” e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

SI (dal 12/11/2021)

tranne che per le opere classificate come “attività di edilizia libera” e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro

UTILIZZO DIRETTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

NO

NO

tranne nei casi in cui è prevista per gli interventi di riqualificazione energetica

(in quanto già contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare)

 

 

 

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