Decreto Legge N.176 del 18/11/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

D.L. Aiuti quater : Le modifiche al Superbonus 110% riportate nell'articolo 9

 

Art. 9 - Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico 
 
  1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 8-bis: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90  per  cento  per
quelle sostenute nell'anno 2023»; 
      2) al secondo  periodo,  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; 
      3) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Per  gli
interventi  avviati  a  partire  dal  1°  gennaio  2023   su   unita'
immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la
detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche  per  le  spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento
sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale e che il contribuente abbia  un  reddito  di
riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a
15.000 euro.»; 
    b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini
dell'applicazione del comma  8-bis,  terzo  periodo,  il  reddito  di
riferimento e' calcolato dividendo la somma dei  redditi  complessivi
posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento  della  spesa,
dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal  soggetto  legato
da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e
dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto  legato  da  unione
civile, di cui all'articolo 12 del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986,  n.  917,  presenti  nel  suo  nucleo  familiare,  che
nell'anno precedente quello  di  sostenimento  della  spesa  si  sono
trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del  medesimo  articolo
12, per un numero di parti  determinato  secondo  la  Tabella  1-bis,
allegata al presente decreto.»; 
    c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli  interventi
ivi contemplati la detrazione spetta anche  per  le  spese  sostenute
entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»; 
    d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis  di  cui  all'
Allegato 1 al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si
applicano: 
    a) agli interventi per i quali, alla data del 25  novembre  2022,
risulti effettuata, ai sensi dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del
citato decreto-legge n. 34  del  2020,  la  comunicazione  di  inizio
lavori  asseverata  (CILA)  e,  in  caso  di  interventi  su  edifici
condominiali, all'ulteriore condizione che  la  delibera  assembleare
che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in  data
antecedente al 25 novembre 2022; 
    b) agli interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione
degli edifici, per i quali alla medesima data del 25  novembre  2022,
risulti  presentata   l'istanza   per   l'acquisizione   del   titolo
abilitativo. 
  3. Al fine di procedere alla corresponsione  di  un  contributo  in
favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui
all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo  e  terzo
periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno  2023  di  20  milioni  di
euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato  dall'Agenzia
delle entrate, secondo criteri e modalita'  determinati  con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  da  adottarsi  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il  contributo  di  cui  al  presente  articolo  non  concorre   alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. 
  4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del medesimo decreto-legge, i  crediti  d'imposta  derivanti
dalle comunicazioni di  cessione  o  di  sconto  in  fattura  inviate
all'Agenzia delle entrate entro il  31  ottobre  2022  e  non  ancora
utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,
in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti  crediti,
previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da  parte
del fornitore o del cessionario, da effettuarsi  in  via  telematica,
anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3  dell'articolo  3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22
luglio 1998, n. 322. La quota di  credito  d'imposta  non  utilizzata
nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non  puo'
essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali
operazioni,   effettua   un   monitoraggio    dell'andamento    delle
compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui  saldi
di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze dei  provvedimenti  previsti  ai  sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196
del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono definite le modalita' attuative della  disposizione  di  cui  al
presente comma. 
  5. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  8,6
milioni di euro per l'anno 2022, 92,8  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di  euro
per l'anno 2025, 946,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  1.274,8
milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5  milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno  2034,  e  pari  a  20
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro
per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro  per  l'anno  2034,  ai  sensi
dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante  utilizzo  di  quota
parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma
1. 
 

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